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Normativa Impositiva Immobili all’estero
Di seguito alcuni articoli del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi)
che normano l’imposizione inerente il possesso di beni detenuti all’estero.
T.U.I.R. art. 67 Redditi diversi.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero
se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese
commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne’
in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione
di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non piu’ di cinque anni, esclusi
quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e
la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi
familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di
cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento
della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili
ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre
dalla data di acquisto da parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni
qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e
di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società
di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la
cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli
ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di
voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per
cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore
al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali
potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale
di diritti di voto e di partecipazione e’ determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di
soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui
le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una
percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera
quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma
2 dell’articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera
b), qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per
cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti
di societa’ i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a
prescindere dal valore dell’apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell’apporto
sia superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate
mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa’ di cui all’articolo 5, escluse le
associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di
cui all’articolo 73, nonche’ di diritti o titoli attraverso cui possono
essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze
di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera
b), qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per
cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di
societa’ i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di
altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore
dell’apporto sia non superiore al 25 per cento dell’ ammontare dei beni
dell’associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma
2 dell’articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e
c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di
titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute
estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempre che siano allo stato grezzo o
monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento
collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si
considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere
dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque
realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere
od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o
merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu’ pagamenti collegati
a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura
finanziaria. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera sono
considerati strumenti finanziari anche i predetti
rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente
indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche’
quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse
organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte
nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici
o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei
terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all’estero;
g) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto
della lettera b) del comma 2 dell’articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di
beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in
usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica
azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio
dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze
realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche
parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’articolo 58;
i) i redditi derivanti da attivita’ commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita’ di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita’ di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e
i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici
per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande
musicali e filodrammatiche che perseguono finalita’ dilettantistiche, e
quelli erogati nell’esercizio diretto di attivita’ sportive dilettantistiche
dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per
l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva
e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita’ sportive
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica
anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di
societa’ e associazioni sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui
all’articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui
alle lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell’applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del
comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli
strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche’ le
valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu’ recente; in caso di chiusura
o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o
ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu’ recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere
rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione
che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente
intrattenuti dal contribuente, calcolata
secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a
cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter),
c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso
o chiusura delle attivita’ finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti
all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.
T.U.I.R. art. 70 Redditi di natura fondiaria.
Testo: in vigore dal 01/01/2004
1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non
determinabili catastalmente, ancorche’ consistenti in prodotti del fondo o
commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio
dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell’ammontare e per il
periodo di imposta in cui sono percepiti.
2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla
formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla
valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di
imposta o, in caso di difformita’ dei periodi di imposizione, per il periodo
di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi
dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero
concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito
nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese.
T.U.I.R. art. 90 Proventi immobiliari.
Testo: in vigore dal 04/10/2005
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio
dell’impresa, ne’ beni alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’
dell’impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le
disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello
Stato e a norma dell’articolo 70 per quelli situati all’estero. Tale disposizione
non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio
delle attivita’ agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti.
In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione
ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la
realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti
superiore al reddito medio ordinario dell’unita’ immobiliare, il reddito e’
determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati
nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.
T.U.I.R. art. 165 Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
(N.D.R.: ex art. 15. Per gli effetti delle disposizioni del presente
articolo v. l’art. 11, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)
Testo: in vigore dal 02/12/2005
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti
all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono
ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della
quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero
ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta
ammesse in diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci
a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio ù
dello Stato.
3. Se concorrono redditi prodotti in piu’ Stati esteri, la detrazione si applica
separatamente per ciascuno Stato.
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa
al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si
riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a
titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento
a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.
5. Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione o
da societa’ controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II, la
detrazione puo’ essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche
se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio
della facolta’ di cui al periodo precedente e’ condizionato all’indicazione, nelle
dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non e’
avvenuto il pagamento a titolo definitivo.
6. Nel caso di reddito d’impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese
estero, l’imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente
la quota d’imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un
credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana
rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito
estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui
negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza
dell’imposta estera puo’ essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio
successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si
produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera
relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni
di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza
si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole societa’
partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso
paese, salvo quanto previsto dall’articolo 136, comma 6.
7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito
estero ha concorso a formare l’imponibile e’ stata gia’ liquidata, si procede a
nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e
la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce
la dichiarazione nella quale e’ stata richiesta.
Se e’ gia’ decorso il termine per l’accertamento, la detrazione e’ limitata alla
quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero
acquisito a tassazione in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di
omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
9. Per le imposte pagate all’estero dalle societa’, associazioni e imprese di cui
all’articolo 5 e dalle societa’ che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli
115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla
formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
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Trattato bilaterale Italia - Francia
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Convenzione Italia - Francia L. 14 dicembre 1994, n.708
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Scadenze!!!
- 19 maggio 2022
Termine ultimo presentazione Déclaration de Revenus cartacea ed eventuale dichiarazione IFI (Imposta sulla Fortuna Immobiliare)
- 24 maggio 2022 Termine ultimo presentazione Déclaration de Revenus telematica ed eventuale dichiarazione IFI (Imposta sulla Fortuna Immobiliare)
- 15 Ottobre
Taxe Foncière
- 15 Dicembre
Taxe d’Habitation
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