QUADRO CR
Immobili all’estero, credito d’imposta
Per evitare la doppia imposizione, le imposte pagate nello Stato estero in cui
è situato l’immobile, possono essere recuperate in Italia, mediante il meccanismo
del credito d’imposta. Tale credito viene riconosciuto solo a condizione che le
imposte estere siano state pagate a titolo definitivo, e che le stesse risultino "irripetibili".
Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via
provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
dall’Italia, le imposte pagate all’estero
a titolo definitivo, non possono eccedere l’aliquota
prevista dalla convenzione.
Il credito d’imposta deve essere dichiarato nel quadro CR, sezione I, crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero;
del modello Unico PF 2014.
Tale sezione è riservata all’esposizione delle informazioni relative ai redditi
prodotti all’estero, diversi da quelli d’impresa,
al fine di determinare il credito per le imposte pagate all’estero previsto
dall’art. 165, comma 1 del TUIR. In presenza di redditi d’impresa prodotti
all’estero deve essere invece utilizzato il quadro CE che consente la determinazione sia del credito di cui al
comma 1 dell’art. 165 che dell’ ulteriore credito d’imposta previsto dal
comma 6 del citato articolo.
Qualora siano stati prodotti all’estero sia redditi d’impresa
che redditi diversi da quelli di impresa le sezioni
I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente
il quadro CE.
Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a
partire dal 2011 (se non già indicate nella
dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.
Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili.
Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le
imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è
prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni
stipulate dall’Italia, le imposte pagate all’estero
a titolo definitivo da indicare nel presente quadro, non possono eccedere
l’aliquota prevista dalla convenzione.
Può accadere che nel 2011 sia stata pagata in via definitiva un’imposta
corrispondente ad una parte soltanto dei redditi
esteri dichiarati nei quadri della presente dichiarazione, oppure che non
sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi
esteri conseguiti nell’anno 2011 devono essere dichiarati per l’intero
ammontare, nella presente dichiarazione l’imposta estera, non pagata in
tutto o in parte, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione
dell’anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando
in tale dichiarazione il relativo quadro CR.
Viceversa, nel caso in cui si siano rese definitive nel 2011 imposte estere
relative a redditi prodotti negli anni precedenti
e già dichiarati, dette imposte devono essere indicate nel presente quadro
al fine di fruire del relativo credito d’imposta.
Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore
convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni,
è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha
esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato
reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente
in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito
per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente
pagata (imposta figurativa).
Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino
l’ammontare del reddito prodotto e le imposte
pagate in via definitiva al fine di poterla esibire o trasmettere a
richiesta degli uffici finanziari.
Per poter usufruire del credito d’imposta di cui al comma 1
dell’art. 165 del Tuir è necessario compilare sia la sezione
I-A che la sezione I-B.
- La sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per
la determinazione del credito d’imposta teoricamente
spettante;
- la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta
effettivamente spettante.
Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino
a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana
corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il
reddito complessivo e sempre comunque nel limite
dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito
estero. Al fine dell’individuazione di tale limite
si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti
dichiarazioni, riferito allo stesso anno di produzione
del reddito.
Pertanto, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante è necessario:
- ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva
in un singolo Stato e relativa ad un singolo
anno di produzione del reddito), alla quota di imposta lorda italiana (imposta
lorda italiana commisurata al rapporto
tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito
utilizzato nelle precedenti dichiarazioni
riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del
reddito estero. Le istruzioni contenute
nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile
usufruire del credito d’imposta;
- ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta
netta (diminuita dell’eventuale credito
già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa all’anno di produzione del
reddito estero. Le istruzioni contenute
nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile
usufruire del credito d’imposta.
A tal fine compilare la sezione I-A e la sezione I-B utilizzando le seguenti istruzioni.
SEZIONE 1-A CREDITI D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi
è necessario compilare un distinto rigo.
Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative
a redditi prodotti in anni diversi.
Viceversa, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo anno ma
appartenenti a più categorie reddituali,
diverse da quelle di impresa, è necessario compilare un unico rigo sommando
i relativi importi da indicare
nelle colonne 3 e 4.
In particolare nei righi da CR1 a CR4 occorre indicare:
- nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto
il reddito; detto codice è rilevabile dall’Elenco dei paesi e territori esteri (codice Francia - 029 );
- nella colonna 2, l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito
all’estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2011
indicare "2011";
- nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero che ha concorso a
formare il reddito complessivo in Italia. Se questo
è stato prodotto nel 2011, va riportato il reddito già indicato nei
quadri RC, RE, RH (solo per redditi derivanti
da partecipazioni in società semplici e associazioni tra artisti e
professionisti), RL e RM (solo se avete optato per
la tassazione ordinaria) della presente dichiarazione per il quale
compete detto credito. Per i redditi del quadro
RC certificati nel CUD 2014 o nel CUD 2011, l’importo da indicare
è rilevabile dalle annotazioni della stessa
certificazione;
- nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive
entro la data di presentazione della dichiarazione
per le quali non si è già fruito del credito d’imposta nelle precedenti
dichiarazioni.
Ad esempio, se per i redditi
prodotti all’estero nel 2010 nello Stato A, si è resa definitiva una
imposta complessiva di € 3.000, di cui €
2.000 resasi definitiva entro il 30/09/2011 e pertanto già riportata
nella precedente dichiarazione, ed €
1.000 resasi definitiva entro il 30/09/2012, nella colonna 4 va indicato
l’importo di € 1.000 relativo alla
sola imposta resasi definitiva entro il 30/09/2012.
L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante
ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del Tuir,
non può essere superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata
applicando al reddito estero l’aliquota
marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di
produzione del reddito. Ad esempio per i
redditi prodotti nel 2010 con un reddito imponibile pari a € 27.000,00 l’importo
di questa colonna 4 non
può essere superiore al 27% dell’importo di col. 3 (reddito estero).
Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2012 o nel CUD 2011, l’importo
da indicare è rilevabile dalle annotazioni
della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto
all’estero abbia concorso
parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l’imposta
estera va ridotta in misura corrispondente;
- nella colonna 5, il reddito complessivo relativo all’anno d’imposta indicato a
colonna 2 (aumentato eventualmente
dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta sui dividendi, se
ancora vigenti nell’anno di produzione
del reddito). Se l’anno indicato è il 2011 riportare l’importo indicato in
colonna 5 del rigo RN1 di questo
modello aumentato di quanto eventualmente indicato nella colonna 2 del rigo
RN1 (credito d’imposta per fondi
comuni);
- nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato
a colonna 2. Se l’anno è il 2011 o 2010 o 2009,
tale dato è desumibile dal rigo RN5 rispettivamente di questo modello o del Mod. UNICO 2011 o del Mod. UNICO 2010.
Se negli anni precedenti é stato presentato il Mod. 730 tale dato é desumibile dal rigo 16 del Mod. 730-3/2011 o del Mod. 730-3/2010;
- nella colonna 7, l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato
a colonna 2. Se l’anno è il 2011, tale
dato è desumibile dal rigo RN25 del quadro RN di questo modello;
se l’anno è il
2010, tale dato è desumibile
dal rigo RN26 del modello UNICO 2011;
se l’anno
è il 2009, tale dato è
desumibile dal rigo RN27 del Modello UNICO 2010. Se negli anni precedenti é stato presentato il Mod. 730
tale dato é desumibile dal rigo 51 del Mod. 730-3/2011 o del Mod. 730-3/2010;
- nella colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni) il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni
relativo ai redditi prodotti all’estero
nell’anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di
riferimento. Pertanto, può essere necessario
compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato
compilato il rigo relativo al
credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (rigo G4 del mod. 730/2011 o
del mod. 730/2010
ovvero il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO Persone Fisiche).
Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti
nell’anno indicato in col. 2 nella
dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2010
I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone
Fisiche 2011 devono compilare
questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere
lo stesso di quello indicato in colonna
2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2011. In
tale caso l’importo del
credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella
colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del
quadro CR del modello Unico PF 2011 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2011 devono
compilare questa colonna se
l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello
indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In tale caso, l’importo del credito
già utilizzato da indicare in questa
colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del
rigo 137 (o 138 per il coniuge dichiarante)
del mod. 730-3/2011 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
- nella colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero di colonna 1) il credito già
utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi
prodotti nello stesso anno di quello
indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.
L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto
la colonna 9 non va compilata
se non risulta compilata la colonna 8.
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente
pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e
pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative
a periodi di imposta diversi.
Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:
Stato Estero
|
Anno di produzione
|
Reddito Estero
|
Imposta pagata all’Estero
|
di cui resasi definitiva nel corso del 2010
|
di cui resasi definitiva nel corso del 2011
|
Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all’imposta resasi definitiva nel 2010
|
A
|
2012
|
1000 €
|
350 €
|
200 €
|
150 €
|
200 €
|
B
|
2012
|
2000 €
|
600 €
|
600 €
|
|
600 €
|
con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 8 è di
€ 800 (200 + 600) e l’importo da indicare
nella colonna 9 è di € 200 pari al credito utilizzato nella precedente
dichiarazione per la parte d’imposta
resasi definitiva.
Se, per l’anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella
dichiarazione mod. UNICO/2011 è stato
compilato un solo rigo della sez. I-A del quadro CR relativo allo stesso Stato
estero di colonna 1, l’importo da riportare
nella colonna 9 è quello indicato in uno dei righi CR5 o CR6, colonna 4, del
mod. UNICO/2011 relativo
allo stesso anno di produzione del reddito.
Se invece per l’anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella
dichiarazione mod. UNICO/2011
sono stati compilati più righi CR (da CR1 a CR4) relativi a diversi Stati esteri, consultare
in appendice la voce "Credito
d’imposta per redditi prodotti all’estero";
Se nella dichiarazione mod. 730/2011 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono
stati indicati uno Stato estero
ed un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo, l’importo da
indicare nella colonna 9 è desumibile
dal rigo 137 (o 138 per il coniuge) del mod. 730-3/2011, relativo al medesimo anno di
produzione del reddito,
colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.
- Nella colonna 10 (Quota imposta lorda) la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della
seguente operazione:
(colonna 3 / colonna 5) x colonna 6
Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un
valore maggiore di 1, tale rapporto
deve essere ricondotto ad 1.
- Nella colonna 11 (Imposta estera entro il limite della quota d’imposta lorda) l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il
limite della quota d’imposta lorda,
quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo
allo stesso Stato ed anno di produzione.
A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera)
ed il risultato della seguente
operazione: (colonna 10 - colonna 9)
SEZIONE I-B - Determinazione del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero
Con riferimento all’importo indicato a colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 della
sezione I-A per il quale si richiede
di fruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero è necessario, per
ogni anno di produzione del reddito
estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte
nette (col. 7 dei righi sez. I-A) tenendo
conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.
Se nella sez. I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni
anno di produzione del reddito estero
(col. 2 dei righi da CR1 a CR4), alla somma degli importi indicati nella colonna
11 di ciascun rigo. Pertanto, per
ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario
compilare un singolo rigo nella presente
sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati 3 righi di cui
i primi 2 relativi all’anno 2009
ed il terzo rigo relativo all’anno 2010, nella sezione I-B dovranno essere
compilati 2 distinti righi, uno per l’anno
2009 ed uno per l’anno 2010).
In particolare nei righi CR5 e CR6 dovete indicare:
- nella colonna 1 (Anno), l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero
(o sono stati prodotti i redditi esteri nel
caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relative allo stesso anno);
- nella colonna 2 (Totale colonne 11 sez. I-A riferite allo stesso anno), il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi
da CR1 a CR4 riferiti all’anno indicato
nella colonna 1 di questo rigo;
- nella colonna 3 (Imposta netta residua), l’importo dell’imposta netta (col. 7) diminuito del credito
già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni
(col. 8) dei righi della sez. I-A riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di
questo rigo;
- nella colonna 4 (Credito da utilizzare nella presente dichiarazione), l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella
presente dichiarazione.
A tal fine indicare il minore tra l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo.
Il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi CR5 e CR6 di questa
sezione I-B dovrà essere riportato nella
colonna 2 del rigo RN30.
Ad esempio nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I-A quattro righi
con i seguenti valori(i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 ed
alla imposta lorda di col. 6 non sono stati
indicati in quanto non significativi ai fini del presente esempio):
Stato (col.1)
|
Anno (col.2)
|
Reddito Estero (col.3)
|
Imposta Estera (col.4)
|
Reddito complessivo (col.5)
|
Imposta lorda (col.6)
|
Imposta netta (col.7)
|
Credito precedenti dichiarazioni (col.8)
|
di cui relativo allo stato estero di col. 1 (col.9)
|
Quota di imposta lorda (col.10)
|
Imposta estera entro il limite dell’imposta lorda (col.11)
|
A
|
2011
|
|
10 €
|
|
|
50 €
|
10 €
|
|
10 €
|
10 €
|
B
|
2011
|
|
20 €
|
|
|
50 €
|
10 €
|
|
15 €
|
15 €
|
C
|
2012
|
|
20 €
|
|
|
60 €
|
15 €
|
|
20 €
|
20 €
|
D
|
2013
|
|
30 €
|
|
|
20 €
|
|
|
25 €
|
25 €
|
Nella sezione I-B dovranno essere riportati i seguenti valori:
Anno (col.1)
|
Totale colonne 11 riferite allo stesso anno (col.2)
|
Capienza nell'imposta netta (col.3) (col. 7 - col. 8 sez. I.A)
|
Credito utilizzato nella presente dichiarazione (col.4) (minore tra col. 2 e col. 3)
|
2011
|
25
|
40
|
25
|
2012
|
20
|
45
|
20
|
2013
|
25
|
20
|
20
|
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Trattato bilaterale Italia - Francia
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Convenzione Italia - Francia L. 14 dicembre 1994, n.708
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Scadenze!!!
- 19 maggio 2022
Termine ultimo presentazione Déclaration de Revenus cartacea ed eventuale dichiarazione IFI (Imposta sulla Fortuna Immobiliare)
- 24 maggio 2022 Termine ultimo presentazione Déclaration de Revenus telematica ed eventuale dichiarazione IFI (Imposta sulla Fortuna Immobiliare)
- 15 Ottobre
Taxe Foncière
- 15 Dicembre
Taxe d’Habitation
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