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Gestione
Imposte
Immobili all’estero, mod. UNICO

QUADRO CR

Immobili all’estero, credito d’imposta

Per evitare la doppia imposizione, le imposte pagate nello Stato estero in cui è situato l’immobile, possono essere recuperate in Italia, mediante il meccanismo del credito d’imposta. Tale credito viene riconosciuto solo a condizione che le imposte estere siano state pagate a titolo definitivo, e che le stesse risultino "irripetibili".
Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, non possono eccedere l’aliquota prevista dalla convenzione.

Il credito d’imposta deve essere dichiarato nel quadro CR, sezione I, crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero; del modello Unico PF 2014. Tale sezione è riservata all’esposizione delle informazioni relative ai redditi prodotti all’estero, diversi da quelli d’impresa, al fine di determinare il credito per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165, comma 1 del TUIR. In presenza di redditi d’impresa prodotti all’estero deve essere invece utilizzato il quadro CE che consente la determinazione sia del credito di cui al comma 1 dell’art. 165 che dell’ ulteriore credito d’imposta previsto dal comma 6 del citato articolo.

Qualora siano stati prodotti all’estero sia redditi d’impresa che redditi diversi da quelli di impresa le sezioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2011 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo da indicare nel presente quadro, non possono eccedere l’aliquota prevista dalla convenzione.
Può accadere che nel 2011 sia stata pagata in via definitiva un’imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati nei quadri della presente dichiarazione, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell’anno 2011 devono essere dichiarati per l’intero ammontare, nella presente dichiarazione l’imposta estera, non pagata in tutto o in parte, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell’anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo quadro CR.
Viceversa, nel caso in cui si siano rese definitive nel 2011 imposte estere relative a redditi prodotti negli anni precedenti e già dichiarati, dette imposte devono essere indicate nel presente quadro al fine di fruire del relativo credito d’imposta. Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa).
Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.
Per poter usufruire del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del Tuir è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.

 - La sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d’imposta teoricamente spettante;

 - la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso anno di produzione del reddito.

Pertanto, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante è necessario:

 - ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno di produzione del reddito), alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;

 - ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa all’anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.

A tal fine compilare la sezione I-A e la sezione I-B utilizzando le seguenti istruzioni.

SEZIONE 1-A CREDITI D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo.
Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.
Viceversa, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo anno ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, è necessario compilare un unico rigo sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 3 e 4.
In particolare nei righi da CR1 a CR4 occorre indicare:

 - nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall’Elenco dei paesi e territori esteri (codice Francia - 029 );

 - nella colonna 2, l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2011 indicare "2011";

 - nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2011, va riportato il reddito già indicato nei quadri RC, RE, RH (solo per redditi derivanti da partecipazioni in società semplici e associazioni tra artisti e professionisti), RL e RM (solo se avete optato per la tassazione ordinaria) della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2014 o nel CUD 2011, l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;

 - nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Ad esempio, se per i redditi prodotti all’estero nel 2010 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di € 3.000, di cui € 2.000 resasi definitiva entro il 30/09/2011 e pertanto già riportata nella precedente dichiarazione, ed € 1.000 resasi definitiva entro il 30/09/2012, nella colonna 4 va indicato l’importo di € 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 30/09/2012.

L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del Tuir, non può essere superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2010 con un reddito imponibile pari a € 27.000,00 l’importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 27% dell’importo di col. 3 (reddito estero).
Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2012 o nel CUD 2011, l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente;

 - nella colonna 5, il reddito complessivo relativo all’anno d’imposta indicato a colonna 2 (aumentato eventualmente dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell’anno di produzione del reddito). Se l’anno indicato è il 2011 riportare l’importo indicato in colonna 5 del rigo RN1 di questo modello aumentato di quanto eventualmente indicato nella colonna 2 del rigo RN1 (credito d’imposta per fondi comuni);

 - nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Se l’anno è il 2011 o 2010 o 2009, tale dato è desumibile dal rigo RN5 rispettivamente di questo modello o del Mod. UNICO 2011 o del Mod. UNICO 2010. Se negli anni precedenti é stato presentato il Mod. 730 tale dato é desumibile dal rigo 16 del Mod. 730-3/2011 o del Mod. 730-3/2010;

 - nella colonna 7, l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Se l’anno è il 2011, tale dato è desumibile dal rigo RN25 del quadro RN di questo modello; se l’anno è il 2010, tale dato è desumibile dal rigo RN26 del modello UNICO 2011; se l’anno è il 2009, tale dato è desumibile dal rigo RN27 del Modello UNICO 2010. Se negli anni precedenti é stato presentato il Mod. 730 tale dato é desumibile dal rigo 51 del Mod. 730-3/2011 o del Mod. 730-3/2010;

 - nella colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni) il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (rigo G4 del mod. 730/2011 o del mod. 730/2010 ovvero il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO Persone Fisiche).

Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2010

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2011 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2011. In tale caso l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2011 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2011 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In tale caso, l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 137 (o 138 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2011 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

 - nella colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero di colonna 1) il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.
L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.
Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:

Stato Estero Anno
di produzione
Reddito Estero Imposta pagata
all’Estero
di cui resasi definitiva nel corso del 2010 di cui resasi definitiva nel corso del 2011 Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all’imposta resasi definitiva nel 2010
A 2012 1000 € 350 € 200 € 150 € 200 €
B 2012 2000 € 600 € 600 € 600 €

con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 8 è di € 800 (200 + 600) e l’importo da indicare nella colonna 9 è di € 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d’imposta resasi definitiva.
Se, per l’anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2011 è stato compilato un solo rigo della sez. I-A del quadro CR relativo allo stesso Stato estero di colonna 1, l’importo da riportare nella colonna 9 è quello indicato in uno dei righi CR5 o CR6, colonna 4, del mod. UNICO/2011 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
Se invece per l’anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2011 sono stati compilati più righi CR (da CR1 a CR4) relativi a diversi Stati esteri, consultare in appendice la voce "Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero";
Se nella dichiarazione mod. 730/2011 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero ed un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo, l’importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 137 (o 138 per il coniuge) del mod. 730-3/2011, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.

 - Nella colonna 10 (Quota imposta lorda) la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:
(colonna 3 / colonna 5) x colonna 6
Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

 - Nella colonna 11 (Imposta estera entro il limite della quota d’imposta lorda) l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda, quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione.

A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione: (colonna 10 - colonna 9)

SEZIONE I-B - Determinazione del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero

Con riferimento all’importo indicato a colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 della sezione I-A per il quale si richiede di fruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero è necessario, per ogni anno di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7 dei righi sez. I-A) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.
Se nella sez. I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni anno di produzione del reddito estero (col. 2 dei righi da CR1 a CR4), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati 3 righi di cui i primi 2 relativi all’anno 2009 ed il terzo rigo relativo all’anno 2010, nella sezione I-B dovranno essere compilati 2 distinti righi, uno per l’anno 2009 ed uno per l’anno 2010).

In particolare nei righi CR5 e CR6 dovete indicare:

 -  nella colonna 1 (Anno), l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relative allo stesso anno);

 - nella colonna 2 (Totale colonne 11 sez. I-A riferite allo stesso anno), il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;

 - nella colonna 3 (Imposta netta residua), l’importo dell’imposta netta (col. 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 8) dei righi della sez. I-A riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;

 - nella colonna 4 (Credito da utilizzare nella presente dichiarazione), l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione.

A tal fine indicare il minore tra l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo. Il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi CR5 e CR6 di questa sezione I-B dovrà essere riportato nella colonna 2 del rigo RN30.
Ad esempio nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I-A quattro righi con i seguenti valori(i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 ed alla imposta lorda di col. 6 non sono stati indicati in quanto non significativi ai fini del presente esempio):

Stato (col.1) Anno (col.2) Reddito Estero (col.3) Imposta Estera (col.4) Reddito complessivo (col.5) Imposta lorda (col.6) Imposta netta (col.7) Credito precedenti dichiarazioni (col.8) di cui relativo allo stato estero di col. 1 (col.9) Quota di imposta lorda (col.10) Imposta estera entro il limite dell’imposta lorda (col.11)
A 2011 10 € 50 € 10 € 10 € 10 €
B 2011 20 € 50 € 10 € 15 € 15 €
C 2012 20 € 60 € 15 € 20 € 20 €
D 2013 30 € 20 € 25 € 25 €

Nella sezione I-B dovranno essere riportati i seguenti valori:

Anno (col.1) Totale colonne 11 riferite allo stesso anno (col.2) Capienza nell'imposta netta (col.3) (col. 7 - col. 8 sez. I.A) Credito utilizzato nella presente dichiarazione (col.4) (minore tra col. 2 e col. 3)
2011 25 40 25
2012 20 45 20
2013 25 20 20

A.R.

Trattato bilaterale
Italia - Francia


A.R.

Convenzione Italia - Francia
L. 14 dicembre 1994, n.708



Scadenze!!!
- 19 maggio 2022
Termine ultimo presentazione Déclaration de Revenus cartacea ed eventuale dichiarazione IFI (Imposta sulla Fortuna Immobiliare)

- 24 maggio 2022
Termine ultimo presentazione Déclaration de Revenus telematica ed eventuale dichiarazione IFI (Imposta sulla Fortuna Immobiliare)


- 15 Ottobre
Taxe Foncière
- 15 Dicembre
Taxe d’Habitation