DAL 1° GENNAIO 2019 RIDUZIONE DEI PRELEVAMENTI SOCIALI DAL 17,20% AL 7,50% SULLE PLUSAVENZE IN FRANCIA.
Aggiornamento del 03 aprile 2020
Dal 1° gennaio 2019 I NON RESIDENTI fiscalmente in Francia e aderenti ad un regime di sicurezza sociale in seno allo Spazio economico europeo ed in Svizzera,
sono esentati dalla Contribution Sociale Généralisée (CSG) e dalla Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) sui redditi locativi e
sulle plusvalenze immobiliari di origine francese.
In sostituzione è stato istituito il Prelievo di Solidarietà sui redditi da patrimonio e sui prodotti d'investimento il cui tasso è fissato al 7,50%.
(LOI n. 2018-1203 du 22 dècembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019).
I residenti al di fuori dello Spazio economico europeo e Svizzera che non rientrano in questa esenzione continuano ad essere soggetti ai prelievi sociali
(CSG, CRDS), al tasso del 17,2% sui redditi da locazione che percepiscono dal 1° gennaio 2018 e sulle plusvalenze da essi realizzate dal 1° gennaio 2019.
Per memoria, il 1° gennaio 2018 l'aliquota è era stata aumentata di quasi due punti passando dal 15,50% al 17,20%
Al fine di mantenere il gettito percepito dai prélèvements sociaux
sui redditi patrimoniali dei non-residenti nello stato e bypassare la sentenza della Corte di Giustizia Europea "de Ruyter" ,
la legge di finanziamanto della "sécurité sociale" del 2016 nel suo articolo 24,
aveva modificato l’affettazione dei citati prelevamenti sociali a favore di prestazioni non contributive
Fino a quella data i prelevamenti sociali erano destinati agli Istituti pensionistici generali.
Dopo la riforma furono invece orientati verso " prestations non contributives "
e collegati verso fondi di solildarietà quali FSV, CADES, CNSA.
Calcolo della plusvalenza dal 1° Gennaio 2019
Il 10 Settembre 2019 è venduto un appartamento al prezzo di 200.000 €, acquistato il
30 Giugno 2009 al prezzo di 100.000 € (dieci anni di detenzione).
Punto primo - calcolare
il prezzo di rivendita rivalutato, sommando:
- Prezzo di acquisto = 100.000 €;
- Spese d’acquisto (spese notarili, commissione di agenzia) per il loro
importo reale (se fatturate) oppure in modo forfetario pari al 7,5% sul prezzo d’acquisto = 7.500 €;
- Lavori di manutenzione, giustificati da fattura o, in assenza
di giustificativo, per un importo forfetario del 15% del prezzo d’acquisto (possesso del bene da più di 5 anni) = 15.000 €;
(100.000 + 7.500 + 15.000) = 122.500 € prezzo di acquisto rivalutato
Punto secondo - calcolo della plusvalenza imponibile.
- Prezzo di vendita 200.000 €;
- Prezzo di acquisto rivalutato 122.500 €;
(200.000 - 122.500) = 77.500 € plusvalenza maturata
Sulla plusvalenza maturata si effettua una detrazione del 6% per ogni anno di possesso del bene oltre il quinto anno
e fino al ventunesimo.
Nel caso specifico: 6% x 5 anni = 30% di riduzione, ovvero (77.500 x 6% x 5) = 23.250
(77.500 - 23.250) = 54.250 € Montante Plusvalenza Imponibile
Per il calcolo dell'Imposta del Contributo di Solidarietà si effettua una detrazione del 1,65% per ogni anno di possesso del bene oltre
il 5° anno e fino al 22° e del 9% dal 23° al 30°.
Nel caso specifico: 1,65 % x 5 anni = 8,25 % di riduzione, ovvero (77.500 x 8,25%) = 6.394
(77.500 - 6.394)= 71.106 € Importo sottoposto al Contributo di Solidarietà
IMPOSTA:
- PLUSVALENZA DA LIQUIDARE AL 19 % (54.250 x 19%) = 10.307 €
- CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA LIQUIDARE AL 7,50 % (71.106 x 7,50%) = 5.333 € €
TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE 15.640 €
"DAL 1° GENNAIO 2015 NON È PIÙ NECESSARIO IL RICORSO AL RAPPRESENTANTE FISCALE"
La plusvalenza è calcolata e liquidata dal notaio
che scorpora dal prezzo di vendita l’importo dell’imposta da pagare.
La dichiazione tramite il formulario M 2048, viene firmata dal venditore alla stipula dell’atto notarile.
Esenzioni:
- Le vendite effettuate dopo trenta anni di possesso;
- La vendita della residenza principale;
- Le vendite inferiori a 15.000 € (ad esclusione delle quote di SCI);
- Le vendite per alcune
categorie di pensionati o invalidi;
- Le vendite effettuate
ad Associazioni che destinano l’immobile ad uso sociale (case
popolari o affitti agevolati);
Ad esclusione dei casi di esenzione sopra
citati, la plusvalenza viene generata calcolando la differenza tra
il prezzo d’acquisto ed il prezzo di realizzo. Se la somma
è positiva al netto delle possibili deduzioni, si è
prodotta una plusvalenza.
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